Questa sacra congregazione ha diligentemente considerato non solo il
problema della sterilizzazione terapeutica preventiva in se
Questa sacra congregazione ha diligentemente considerato non
solo il problema della sterilizzazione terapeutica preventiva in se stesso,
ma anche la opinioni suggerite da diverse persone in ordine a una soluzione,
nonché i conflitti relativi alla richiesta di cooperare a tali interventi di
sterilizzazione negli ospedali cattolici. La congregazione ha deciso di rispondere
a tali quesiti nel modo seguente:
1. Ogni sterilizzazione che per se stessa,
cioè per sua propria natura e condizione, ha per unico effetto immediato di
rendere la facoltà generativa incapace di procreare, dev'essere considerata
sterilizzazione diretta, nel senso in cui questo termine è inteso nelle dichiarazioni
del magistero pontificio, specialmente di Pio XII. (1). Perciò, nonostante ogni
soggettiva buona intenzione di coloro i cui interventi sono ispirati alla cura
o alla prevenzione di una malattia fisica o mentale prevista o temuta come risultato
di una gravidanza, siffatta sterilizzazione rimane assolutamente proibita secondo
la dottrina della chiesa. E infatti la sterilizzazione della facoltà [generativa]
è proibita per un motivo ancor più grave che la sterilizzazione dei singoli
atti, poiché produce nella persona uno stato di sterilità quasi sempre irreversibile.
Né può essere invocata disposizione alcuna della pubblica autorità, che cercasse
di imporre la sterilizzazione diretta come necessaria al bene comune, poiché
siffatta sterilizzazione intacca la dignità e la inviolabilità della persona
umana. (2) Similmente non può essere neppure invocato in questo caso il principio
di totalità, in virtù del quale vengono giustificati interventi sugli organi
a motivo di un maggior bene della persona; la sterilità per se stessa intesa,
infatti, non è orientata al bene integrale della persona rettamente inteso,
"nell'osservanza del retto ordine delle cose e dei beni", (3)
dal momento che è contraria al bene morale della persona, che è il bene più
alto, privando di proposito la prevista e liberamente scelta attività sessuale
di un elemento essenziale. Perciò l'articolo 20 del codice etico-sanitario promulgato
nel 1971 dalla conferenza rispecchia fedelmente la dottrina che bisogna tenere
e la cui osservanza bisogna richiedere.
2.La congregazione, mentre conferma questa
dottrina tradizionale della chiesa, non ignora il fatto del dissenso che esiste
contro di essa da parte di parecchi teologi. La congregazione, tuttavia, nega
che si possa attribuire un significato dottrinale a questo fatto in quanto tale,
quasi che esso costituisca un "luogo teologico" che i fedeli possono
invocare, abbandonando il magistero autentico della chiesa per aderire a opinioni
di teologi privati dissenzienti da esso. (4)
3. Quanto alla condotta da seguire negli ospedali
cattolici:
a) Ogni loro cooperazione che implichi istituzionalmente
approvazione o consenso a interventi che in se stessi (cioè per loro natura e
condizione) sono diretti a scopo contraccettivo, cioè ad impedire gli effetti
connaturali degli atti sessuali deliberatamente compiuti dal soggetto
sterilizzato, è assolutamente proibita. L'approvazione ufficiale della
sterilizzazione diretta e, a più forte ragione, la sua regolamentazione ed
esecuzione secondo i regolamenti dell'ospedale è materia nell'ordine oggettivo,
cioè per sua intrinseca natura, cattiva. Per nessun motivo un ospedale cattolico
può prestarvi la propria cooperazione. Ogni cooperazione così
prestata sarebbe totalmente sconveniente alla missione affidata a questo tipo di
istituzione e sarebbe contraria alla necessaria proclamazione e difesa
dell'ordine morale.
b) La dottrina tradizionale circa la cooperazione materiale
con le opportune distinzioni tra cooperazione necessaria e libera, prossima e
remota, resta valida, e dev'essere applicata con estrema prudenza, quando il
caso lo comporti.
c) Nell'applicare il principio della cooperazione materiale
quando il caso lo comporti, bisogna porre gran cura nell'evitare lo scandalo e
il pericolo di qualsiasi confusione di idee; si dia perciò un'appropriata
spiegazione di quanto realmente è stato fato.
Questa sacra congregazione auspica che i criteri richiamati
in questa lettera corrisponderanno alle attese dell'episcopato affinché
- eliminate le incertezze dei fedeli - i vescovi possano più agevolmente adempiere
i loro doveri pastorali.
Roma, congregazione per la dottrina della fede, 13 marzo
1975.
Franjo card.
?eper, prefetto
Fr. Jérôme Hamer, arciv. tit. di Lorium, segretario