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1. Introduzione: abrogazione parziale o riduzione del
danno?
Il n. 73 dell'enciclica Evangelium vitae (d'ora in avanti
EV) affronta il problema di coscienza in cui viene a trovarsi uno o più
membri di un'assemblea legislativa qualora il loro voto risultasse determinante
per favorire una legge sull'aborto più restrittiva, in alternativa ad
una legge più permissiva già in vigore o messa al voto. La soluzione
data è ormai nota: "Nel caso ipotizzato, quando non fosse possibile scongiurare
o abrogare completamente una legge abortista, un parlamentare, la cui personale
assoluta opposizione all' aborto fosse chiara e a tutti nota, potrebbe lecitamente
offrire il proprio sostegno a proposte mirate a limitare i danni di una tale
legge e a diminuirne gli effetti negativi sul piano della cultura e della moralità
pubblica. Così facendo, infatti, non si attua una collaborazione illecita
a una legge ingiusta; piuttosto si compie un legittimo e doveroso tentativo
di limitarne gli aspetti iniqui" (1).
L 'intenzionalità profonda di questa soluzione risulta
sufficientemente chiara se viene vista nel suo contesto. Spetta alla teologia
morale approfondirne la fondazione, sia perche l'insegnamento di questo passo
dell'enciclica possa venir capito senza equivoci, sia per facilitarne la corretta
applicazione ad altri problemi morali analoghi. Ci si può interrogare,
per esempio, se la liceità morale della soluzione proposta dipenda interamente
dall'intenzione soggettiva di limitare i danni e, in caso di risposta affermativa,
se debba considerarsi moralmente lecita ogni strategia volta alla riduzione
del danno (Harm Reduction o Harm Minimisation) indipendentemente
dai mezzi adoperati. Ci si può chiedere ancora se sia moralmente lecito,
in virtù della teoria del male minore, rendersi responsabile della promulgazione
di una legge o dell' applicazione di una strategia che, pur essendo in astratto
ingiusta, rappresenta un ' effettiva diminuzione del male.
Allo scopo di offrire una risposta esamineremo in primo luogo
il contesto in cui va collocata la soluzione di EV 73, di seguito ci riferiremo
a qualche precedente, per passare dopo a esplicitarne il fondamento e le possibili
applicazioni.
2. Il contesto: l'atteggiamento da tenere nei confronti
delle leggi gravemente ingiuste
Qui intendiamo per leggi civili gravemente ingiuste sia le
leggi che ledono in maniera sostanziale beni o diritti appartenenti al bene
comune politico, quali sono, per esempio, i diritti fondamentali della persona,
l'ordine pubblico, la giustizia, ecc., sia le leggi che privano della necessaria
tutela tali beni o diritti (2). Sono quindi gravemente ingiuste non solo le
leggi che consentono allo Stato di attentare contro uno dei diritti dell'uomo,
ma anche le leggi con le quali lo Stato viene meno al suo dovere di vietare
e punire in modo ragionevole e proporzionato la violazione dei diritti fondamentali
di una persona da parte di un'altra o di altre (3). Quest'ultimo è il
caso delle leggi abortiste, che saranno oggetto principale delle presenti riflessioni.
L' atteggiamento da tenere nei confronti delle leggi gravemente
ingiuste è un capitolo classico della teologia morale cattolica (4).
Sinteticamente si può affermare che esse non obbligano in coscienza;
anzi esiste l' obbligo morale di non seguire le loro disposizioni normative,
di opporsi civilmente ad esse (anche attraverso l'obiezione di coscienza), di
non dare ad esse il suffragio del proprio voto e di non collaborare alla loro
applicazione. Ma esiste soprattutto il dovere di porre in atto tutti i mezzi
leciti per abrogarle. EV riprende questi principi nei nn. 72- 74 (5), e in tale
contesto aggiunge, nell'ultimo capoverso del n. 73, che se l'abrogazione totale
non fosse possibile, è doveroso allora impegnarsi per ridurre i loro
effetti negativi (6).
Naturalmente, l'attività civile e politica mirante
a ridurre gli effetti negativi di una legge gravemente ingiusta deve rispettare
i principi generali della morale. Qui occorre citarne due, che sono appunto
quelli che sollevano gli interrogativi a cui prima si accennava. Il primo afferma
che "se è lecito, talvolta, tollerare un minor male morale al fine di
evitare un male maggiore o di promuovere un bene più grande, non è
lecito, neppure per ragioni gravissime, fare il male, affinche ne venga il bene,
cioè fare oggetto di un atto positivo di volontà ciò
che è intrinsecamente disordine, anche se nell'intento di salvaguardare
o promuovere beni individuali, familiari o sociali" (7). Questo principio significa
concretamente che un male morale non può essere fatto oggetto diretto
della volontà per il fatto che è un male minore. Nessuno può
lecitamente eseguire l'ordine di uccidere dieci innocenti con il fine di evitare
1 'uccisione di trenta. Ciò che è intrinsecamente cattivo non
può essere fatto oggetto diretto della volontà, costi quel che
costi.
Il secondo principio riguarda la cooperazione. "Non è
mai lecito cooperare formalmente al male. Tale cooperazione si verifica quando
l'azione compiuta, o per la sua stessa natura o per la configurazione che essa
viene assumendo in un concreto contesto, si qualifica come partecipazione diretta
ad un atto contro la vita umana innocente o come condivisione dell'intenzione
immorale dell'agente principale" (8). Non è moralmente possibile collaborare
alla promulgazione ne all'applicazione di una legge gravemente ingiusta, quali
sono le leggi che autorizzano o favoriscono l'aborto e l'eutanasia (9).
La soluzione di EV 73, di cui ci occupiamo, è proposta
dall'enciclica come un'applicazione ad un caso di coscienza particolare del
dovere generale di opporsi alle leggi gravemente ingiuste e di contribuire,
per quanto possibile, alla loro abrogazione, e deve essere interpretata alla
luce dei due principi morali teste ricordati, che la stessa EV presuppone o
riprende esplicitamente.
3. Un precedente storico
EV afferma che i casi in cui si propongono problemi di coscienza
come quello affrontato alla fine del n. 73 "non sono rari" (10). Se ne potrebbero
citare parecchi. Qui ci soffermeremo, a titolo di esempio, sulla situazione
verificatasi in Italia in occasione del referendum sull'aborto dell'anno 1981.
Come è noto, il 28 marzo 1980 il Partito Radicale Italiano
intraprese la raccolta di firme per un referendum che doveva modificare la legge
194/78 in senso ancora più totalmente e apertamente aborti sta. Di fronte
all'ipotesi di trovarsi a dover votare se mantenere la legge 194/78 o peggiorarla,
il Movimento per la Vita Italiano lanciò la raccolta di firme per due
referendum: uno massimale, che eliminava ogni possibilità di aborto,
salvo il caso di conflitto con la vita della madre; e uno minimale, che condannava
in termini generali l'aborto ma permetteva due ipotesi di aborto legale: grave
pericolo per la vita della madre e accertati processi patologici che determinino
un grave pericolo per la salute fisica della donna. Come si prevedeva, il 4
febbraio 1981 la Corte Costituzionale Italiana dichiarò l'ammissibilità
del referendum minimale del Movimento per la Vita, mentre dichiarò non
ammissibile quello massimale, perche in contrasto con la sentenza della stessa
Corte del 18 febbraio 1975, n. 27.
Si pose il problema di coscienza se chi è contrario
in modo assoluto all'aborto poteva sostenere con il proprio voto il referendum
minimale del Movimento per la Vita. La Conferenza Episcopale Italiana, con il
suo comunicato dell'11 febbraio 1981, offrì un importante chiarimento
morale: "L 'iniziativa referendaria del Movimento per la Vita è moralmente
accettabile ed è impegnativa per la coscienza cristiana, perche persegue,
mediante l'abrogazione di alcune norme della legge abortista, l'obiettivo di
restringerne, nella misura del possibile, l'ampiezza e di ridurne gli effetti
negativi. Non ne consegue, peraltro, che le rimanenti norme abortiste della
citata legge civile possano risultare moralmente lecite e praticabili" (11).
È da notare che alcuni che si presentavano come cattolici,
ma che volevano che la legge 194/78 restasse così come era, criticarono
l'iniziativa del Movimento per la Vita. La loro argomentazione toccava l'aspetto
più difficile del problema: "L'elettorato è chiamato a scegliere
tra tre diversi tipi di aborto che, tenendo conto delle origini delle diverse
proposte, si possono chiamare aborto cattolico, aborto radicale e aborto risultante
dalla mediazione parlamentare". Se avesse vinto il referendum del Movimento
per la Vita, sostenevano costoro, l'Italia sarebbe stato "il primo e forse l'unico
Stato al mondo dove l'aborto risulterebbe introdotto [...] con la partecipazione
attiva degli elettori cattolici" (12).
Questa speciosa argomentazione venne criticata da "La Civiltà
Cattolica" il 2 maggio 1981. La rivista chiariva, in primo luogo, che i termini
del referendum del Movimento per la Vita non rispondevano ad una preferenza
o libera scelta dei suoi aderenti: "Per coloro che sono contrari all'aborto
per principio non si tratta di "scegliere". "Scegliere"
infatti comporta la libertà di optare per la soluzione che meglio corrisponde
ai propri principi. Ora, nel caso del referendum, gli antiabortisti non "scelgono"
liberamente, bensì sono costretti ad appoggiare una proposta che non
corrisponde pienamente ai loro principi, ma che nella situazione storica attuale
è quella che permette di salvare un maggior numero di vite umane". Il
fatto che il Movimento per la Vita avesse presentato anche un referendum massimale
e che esso fosse stato dichiarato non ammissibile dalla Corte Costituzionale,
rendeva assai evidente questa parte dell'argomentazione.
A essa seguiva un chiarimento sulla natura e sulla moralità
della proposta del Movimento per la Vita. Essa era non un atto creativo di una
legge abortista restrittiva, ma un atto di abrogazione parziale di una legge
esistente, essendo indipendente dalla propria volontà il carattere parziale
e non totale dell'atto abrogativo: "Se, come nel nostro caso, non è possibile
proporre l'abrogazione totale, è moralmente lecito proporre l'abrogazione
parziale, la quale, sebbene non elimini tutti i casi d'aborto, ne restringe
grandemente il numero. Ora, questo è precisamente quello che fa la proposta
minimale del Movimento per la Vita. Non è una proposta, diciamo così,
"propositiva", che cioè crea una legge sull'aborto, ma è
una proposta "abrogativa" di una legge già esistente. Certamente
l'abrogazione chiesta è parziale, perche lascia in piedi l'aborto terapeutico:
ma il fatto che la richiesta abrogativa sia parziale e non totale non dipende
dalla volontà di mantenere l'aborto terapeutico, bensì è
imposta dalla sentenza 27/1975 della Corte Costituzionale. Perciò è
una richiesta di abrogazione "nella misura del possibile". Ora, trattandosi
di un fine di estrema importanza, qual è quello della tutela della vita
umana, è moralmente lecito fare quello che è concretamente possibile
per raggiungerlo, anche se si è costretti a "permettere" (
o piuttosto a subire) qualcosa che è obiettivamente un male, nel caso
nostro, il mantenimento dell'articolo 6 della legge 194, che prevede l'aborto
terapeutico".
Su questi fatti interessa proporre qui due riflessioni. La
prima è che, trattandosi di un referendum abrogativo, ciò che
i suoi promotori chiedevano agli elettori era, nella sostanza e nella forma,
un atto abrogativo, vale a dire, chiedeva loro di pronunciarsi in favore dell'eliminazione
di una parte della legge 194/78, e in nessun modo l' approvazione degli articoli
la cui abrogazione non era consentito di chiedere. Se la logica non mente, la
negazione di un male è semplicemente un bene, che non ha bisogno di alcuna
ulteriore giustificazione. In questo caso sarebbe del tutto inutile e inopportuno
richiamarsi alla teoria del male minore o ai principi del volontario indiretto.
L'atto abrogativo che veniva chiesto era buono e doveroso, "impegnativo per
la coscienza cristiana", come ebbe a dire il comunicato della CEI. La scelta
di non promuovere questo referendum o di non sostenerlo con il proprio voto,
limitandosi a votare contro il referendum radicale, sarebbe stata un contributo
al rafforzamento della legge 194/78, cosa che un cattolico non poteva desiderare
e doveva cercare di impedire.
La seconda riflessione prende lo spunto da una importante precisazione
offerta dalla CEI: la liceità morale di sostenere il referendum parzialmente
abrogativo della legge 194/78 non implicava assolutamente che, se esso avesse
ottenuto il voto della maggioranza degli elettori, "le rimanenti norme abortiste
della citata legge civile possano risultare moralmente lecite e praticabili".
La legge rimanente dopo la parziale abrogazione sarebbe stata considerata dalla
morale cattolica una legge ingiusta a tutti gli effetti, che quindi va cambiata
appena possibile, alla cui applicazione non si può collaborare, e di
fronte alla quale si deve presentare l'obiezione di coscienza sanitaria. Dal
fatto che l'atto di parziale abrogazione sia lecito e doveroso non segue che
la parte di legge restante sia hic et nunc giusta. L 'unica cosa che
si può concludere è che coloro che hanno abrogato quanto era possibile
abrogare non sono autori ne in modo alcuno responsabili delle disposizioni inique
che restano in vigore. Essi sono soggetto e responsabili soltanto del fatto
che non esistano più gli articoli abrogati.
4. L'insegnamento specifico di EV 73
EV 73 intende pronunciare un giudizio morale su un'azione specifica,
e non un giudizio generale su qualsiasi azione animata dall'intenzione soggettiva
di limitare i danni di una legge gravemente ingiusta. Perciò si delineano
accuratamente le note che definiscono l' azione di cui si parla, e che la distinguono
da altre possibili azioni che potrebbero sembrare identiche o analoghe ad uno
sguardo superficiale. Le note che distinguono la fatti specie presa in considerazione
sono le seguenti:
-Una legge abortista più permissiva è già
in vigore o è messa al voto.
-Non è possibile scongiurare o abrogare completamente la legge aborti
sta in vigore o messa al voto.
-La personale opposizione assoluta all'aborto da parte del parlamentare è
a tutti nota, in modo da escludere la confusione e lo scandalo.
-Si intende non solo limitare quantitativamente i danni, ma anche "diminuire
gli effetti negativi sul piano della cultura e della moralità pubblica",
vale a dire, vengono valutati anche gli effetti delle proprie scelte sulla coscienza
delle persone e sulla coscienza collettiva di un popolo, e quindi l'atteggiamento
o la ideologia che attraverso la legge si esprime.
-Ci si trova in una situazione nella quale il proprio voto risulta determinante.
Negare il proprio voto alla proposta più restrittiva implica -per una
semplice questione di numero di votanti e di voti -sostenere la legge più
permissiva, rendendosene responsabile, giacche tale sostegno poteva benissimo
essere evitato. Si noti che questa condizione è essenziale. Se è
possibile abrogare alcuni articoli della legge precedente senza partecipare
alla votazione finale sul testo risultante, il voto finale si deve evitare.
Se la legge più permissiva sarà abrogata anche se il parlamentare
di cui si parla si astiene o vota contro di essa, questi deve astenersi o, rispettivamente,
votare contro quest'ultima. Se si ha la completa certezza che la legge più
permissiva passerà comunque, allora si deve votare contro entrambe.
Stando così le cose, EV 73 afferma che è moralmente
lecito offrire il proprio sostegno alla legge più restrittiva (13) e
che "così facendo, non si attua una collaborazione illecita a una legge
ingiusta". Quale è il fondamento di questo giudizio morale? Senz'altro
il giudizio dell'enciclica non è fondato sul volontario indiretto, sia
perche EV non invoca in modo alcuno tale figura morale, sia perche qui sarebbe
del tutto inutile invocarla. La prima condizione perche sia lecita un ' azione
che ha effetti indiretti negativi è che l'azione in se stessa sia buona
o almeno indifferente, e qui è appunto la liceità o non liceità
dell'azione in se stessa che è in discussione. Se l'azione di sostenere
con il proprio voto la legge più restrittiva fosse in se moralmente illecita,
le regole del volontario indiretto non potrebbero renderla lecita. Se, invece,
viene stabilito che l' azione è, per il suo oggetto, buona o almeno non
moralmente cattiva, allora, nel caso che tale azione avesse degli effetti collaterali
negativi, andrebbero applicate le regole del volontario indiretto per sapere
se, tutto sommato, l'azione può essere posta o meno.
Neppure viene invocata la teoria del male minore. Questa teoria,
almeno nella sua espressione più frequente, è assai discutibile,
e soprattutto non è idonea a costruire una buona argomentazione. Affermare
che un'azione può essere lecitamente voluta, perche essa è un
male "minore", urta contro i principi fondamentali di una sana teoria dell'azione:
anche se "minore", il male resta infatti sempre tale. Ciò che qui e ora
può essere desiderato e voluto è soltanto un bene. In ogni caso,
EV afferma che contribuire a eliminare con il proprio voto una parte delle disposizioni
inique della legge più permissiva è un bene, ma non afferma che
la legge più restrittiva sia un bene, o che sia desiderabile, accettabile
o difendibile nella sua qualità di male minore. La legge più restrittiva
autorizza o favorisce l'aborto in alcuni casi, e perciò va considerata
come una legge gravemente ingiusta, priva di autentica validità giuridica
(14), con la quale non si può collaborare formalmente ne in sede legislativa
ne in sede applicativa. Ma, si potrebbe allora obiettare, il nostro parlamentare
non collabora formalmente in sede legislativa con la legge più restrittiva
che è pur sempre una legge iniqua? Come abbiamo visto poco fa, EV esige
che almeno non vi sia una collaborazione illecita, cioè una collaborazione
formale oppure una collaborazione materiale non giustificata. Cerchiamo di capire
il perche.
Tutto fa pensare che la soluzione di EV 73 sia fondata su
un giudizio circa l'oggetto morale dell'azione con la quale il parlamentare
offre il proprio sostegno alla legge più restrittiva, sempre nelle condizioni
prima elencate. L'oggetto morale dell'azione realizzata dal parlamentare è
l'eliminazione di tutti gli aspetti ingiusti della precedente legge che
qui e ora egli può eliminare, senza perciò diventare la causa
del mantenimento di altri aspetti ingiusti che egli non vuole e non accetta,
ma che non è in grado di eliminare (15). Ciò che viene fatto oggetto
diretto della volontà è ciò che egli può fare: eliminare
una parte delle disposizioni legali ingiuste, il che è indubbiamente
buono, e non ciò che sfugge al suo potere: eliminare le disposizioni
ingiuste rimanenti. Ad impossibilia nemo tenetur: nessuno
è obbligato a scegliere cose impossibili e nessuno è tenuto ad
impedire cose che non è possibile impedire (16). Delle cose che non si
è in grado di impedire non si è moralmente responsabile.
Nella situazione descritta, la liceità morale dell'azione
del parlamentare non è fondata sull'idea che sarebbe moralmente possibile
rendersi responsabile di un numero minore di aborti per evitare un numero maggiore
(idea che alcuni chiamano erratamente teoria del male minore), ma sul fatto
che il parlamentare non è moralmente responsabile di alcun disordine
intrinseco, perche nulla di intrinsecamente disordinato è voluto dalla
sua volontà. L'oggetto della sua volontà è l'eliminazione
di tanta ingiustizia quanta egli è in grado di eliminare. Questo è
un bene che non ha bisogno di alcuna giustificazione ulteriore. In sintesi,
la natura e l'unico significato reale dell ' azione del parlamentare è
quella di essere un atto abrogativo parziale di una legge ingiusta, fermo restando
che l'atto abrogativo è parziale unicamente perche l'abrogazione totale
non è possibile.
Certamente rimane una legge più restrittiva che è
in se stessa ingiusta. Ma i responsabili di tale ingiustizia sono coloro che
la sostengono pensando che sia cosa giusta, e che rendono impossibile che il
parlamentare rispettoso della vita possa realizzare il suo disegno di esclusione
totale dell'aborto diretto. Il male, tanto il male maggiore quanto quello "minore",
lo fanno altri, alle cui iniziative il parlamentare di cui parliamo non è
in grado di opporsi in modo pienamente efficace. Questi elimina gli aspetti
iniqui della legge nella misura in cui gli è possibile farlo, e questo
intervento limitativo del male è l'unica cosa che egli vuole e che egli
fa. Egli, con la sua azione, limita il male fatto da altri, ma anche il male
minore rimanente sono gli altri a farlo, non il parlamentare di cui parla Evangelium
vitae n. 73.
Quanto affermato da Evangelium vitae n. 73 nulla
ha a che vedere pertanto con la posizione di quanti pensassero che va bene una
soluzione di compromesso, perche è giusto che chi vuole abortire possa
farlo entro certi limiti, e approvassero una legge restrittiva pur potendo ottenere
hic et nunc molto di più. In tal caso, oggetto della loro volontà
sarebbe sia quello che la legge vieta sia quello che essa permette. Questa differenza
non è solo soggettiva nel senso deteriore della parola, ma è una
differenza oggettivamente controllabile: potendo hic et nunc ottenere
una maggiore tutela della vita, queste persone non si propongono tale scopo,
perche pensano che in una società pluralista è giusta una certa
permissività sull'aborto, il che sarebbe come affermare che un po' di
ingiustizia non nuoce. In questa ipotesi, l'oggetto morale direttamente voluto
è completamente diverso da quello voluto dal parlamentare di cui parla
l'enciclica.
Naturalmente, si presuppone che il parlamentare abbia fatto
in modo che la natura del suo operato possa essere ben chiara a tutti, per evitare
la confusione e lo scandalo. La confusione è assai improbabile se la
legge più restrittiva è anche dal punto di vista formale l'abrogazione
parziale della legge precedente. Quando non sia così, non si può
escludere che persone poco informate non capiscano con esattezza l' operato
del parlamentare. In ogni caso, se sussiste un certo pericolo che il suo operato
non sia capito correttamente da tutti, ciò verrà annoverato come
un possibile effetto indiretto negativo non voluto, che andrà attentamente
valutato, ma che non cambia quello che è l' oggetto morale dell'azione.
Come afferma l'enciclica Veritatis splendor, "la moralità dell'
atto umano dipende anzitutto e fondamentalmente dall'oggetto ragionevolmente
scelto dalla volontà deliberata [...] Per poter cogliere l'oggetto di
un atto che lo specifica moralmente occorre quindi collocarsi nella prospettiva
della persona che agisce. Infatti, l'oggetto dell'atto del volere è un
comportamento liberamente scelto. [...] Per oggetto di un determinato atto morale
non si può, dunque, intendere un processo o un evento di ordine solamente
fisico, da valutare in quanto provoca un determinato stato di cose nel mondo
esteriore. Esso è il fine prossimo di una scelta deliberata, che determina
l'atto del volere della persona che agisce" (17).
5. Applicazioni di EV 73
Dopo la pubblicazione dell'enciclica Evangelium vitae
molti si sono interrogati se sia possibile estendere la soluzione ivi contenuta
a situazioni simili o almeno che hanno qualche analogia con quella descritta
al n. 73. Considereremo di seguito tre fattispecie (18).
a) Prima fattispecie
La prima fattispecie si darebbe quando, a causa di un cambiamento
dell'opinione pubblica o delle forze presenti in parlamento, un politico o un
gruppo di politici vedono la possibilità di prendere l'iniziativa di
promuovere l'abrogazione degli articoli più permissivi e delle disposizioni
più negative della legge già esistente. Se si danno le condizioni
segnalate nel n. 73 di Evangelium vitae [vedi sopra n. 4], questo caso
non pone particolari problemi morali. Si tratta sostanzialmente della fattispecie
descritta in EV 73; si aggiunge soltanto che i parlamentari interessati prendono
l'iniziativa del tentativo di abrogazione. Sembra chiaro che si può lecitamente
prendere l'iniziativa di un'abrogazione che, se promossa da altri, sarebbe lecito
sostenere con il proprio voto. Se il progetto abrogativo punta ad ottenere il
massimo di tutela della vita umana nascente che hic et nunc è possibile
ottenere, allora è chiaro che l' oggetto della loro azione è la
difesa della vita e la limitazione del male qui e ora possibile, senza che ciò
implichi alcuna approvazione ne alcuna responsabilità su ciò che
non si riesce ad impedire.
b) Seconda fattispecie
La seconda fatti specie si darebbe quando, a causa di un cambiamento
nell'opinione pubblica e nella composizione politica del parlamento, un politico
o un gruppo di politici vedono la possibilità di promuovere una nuova
legge sull'aborto, più restrittiva di quella in vigore o di quella che
altri gruppi intendono promuovere. Se la proposta prevede alcuni casi in cui
l'aborto è depenalizzato, ci si può chiedere se è moralmente
lecito farsi promotori di una tale legge, partecipando ad una campagna di opinione
pubblica in suo favore, sostenendola con il proprio voto, ecc.
Non è facile dare una risposta univoca. Un simile progetto
di legge, promosso per esempio da persone pubblicamente conosciute come cattoliche,
può essere il modo più intelligente di limitare il male nella
massima misura qui e ora possibile, ma anche potrebbe essere o potrebbe essere
interpretato (e questo è importante sul piano della cultura e della moralità
pubblica) come l'espressione di un atteggiamento di compromesso. Questo atteggiamento
potrebbe essere descritto così: i cattolici sono assolutamente contrari
all'aborto, i non cattolici sono favorevoli all'aborto in misura maggiore o
minore; dato che lo Stato è la casa di tutti, non è giusto pretendere
che la legge ammetta interamente la posizione dei cattolici o quella dei non
cattolici, perche la legge deve essere per forza un compromesso, una mediazione.
Questo ragionamento è evidentemente errato, perche la tutela della vita
umana nascente non è solo un'esigenza della morale cattolica, ma appartiene
alla cultura etico-politica propria dello Stato costituzionale democratico moderno
(19). Ogni legge abortista approva un criterio di discriminazione, secondo il
quale non basta essere uomo per avere un diritto inalienabile alla vita, ma
sono necessarie altre cose (essere desiderato, essere sano, ecc.) e in ogni
caso tale diritto è in pratica concesso dalla legge civile. Ouesta discriminazione,.
fatale per coloro che la subiscono, è gravemente ingiusta, e a lungo
andare mette in discussione un principio fondamentale della vita sociale. Una
legge restrittiva che fosse espressione di questo atteggiamento politico di
compromesso avrebbe sempre degli effetti negativi almeno sul piano della cultura
e della moralità pubblica, e darebbe luogo veramente all'aborto cattolico,
vale a dire, all' aborto che "alcuni cattolici" ritengono che sia giusto che
esista legalmente in una società pluralistica come la nostra (20), opinione
questa che risulta inaccettabile.
Tuttavia, se la promozione della nuova legge non risponde
a questa concezione, e se si fa quanto è possibile per escludere tale
interpretazione da parte dell'opinione pubblica, ritengo, alla luce di quanto
si è detto finora, che sarebbe moralmente lecito farsi promotori di una
nuova legge sull'aborto, più restrittiva di quella in vigore ma che depenalizza
alcuni casi di aborto, solo se si danno simultaneamente tre condizioni: 1) che
la fattispecie presenti le caratteristiche segnalate in Evangelium vitae,
n. 73 [vedi sopra n. 4]; 2) che la promozione di una nuova legge permetta di
ottenere il massimo di tutela della vita umana che qui e ora, valutate cioè
tutte le circostanze, è possibile ottenere; 3) che non sia possibile
raggiungere un grado analogo di tutela della vita umana attraverso un semplice
intervento abrogativo. Il riferimento ai risultati non deve disorientare: non
si afferma che è buono tutto ciò che produce un risultato buono,
ma solo che si è certi che gli aspetti negativi della nuova legge proposta
sono, qui e ora, talmente inevitabili da non poter essere moralmente addebitati
ai suoi promotori.
Il massimo di tutela non va inteso in senso puramente quantitativo,
anche se questo è molto importante, ma anche dal punto di vista culturale
e sociale. Da questo punto di vista possono essere importanti, per esempio,
i seguenti elementi: che nella motivazione della proposta di legge più
restrittiva venga detto in qualche modo che si aspira ad ottenere una tutela
completa della vita nascente, e quindi si facciano le cose in modo che resti
aperta la possibilità di raggiungere un ulteriore miglioramento; che
l'aborto venga riconosciuto come atto contrario al diritto, e quindi illegale
in termini generali, anche se viene depenalizzato in alcune fattispecie; che
la depenalizzazione risulti dalla applicazione di principi generali del diritto
(stato di necessità, ecc.), e non dalla concessione di uno statuto speciale
a certi tipi di aborti; che la depenalizzazione sia accompagnata da disposizioni
legali che incoraggino la maternità (aiuti economici, facilitare l'adozione,
leggi sul lavoro delle donne, ecc.); che siano prevenute le interpretazioni
larghe della legge, sia in campo sanitario che in quello giudiziario; che l'obiezione
di coscienza venga regolamentata in modo tale da non impedire agli obiettori
di svolgere un'azione positiva di dissuasione; che siano previste sanzioni penali
per il personale sanitario che infrange la legge, così come per i datori
di lavoro che mettono delle difficoltà alle donne in maternità,
ecc.; che l'aborto non venga trattato economicamente come un intervento di natura
terapeutica; ecc.
c) Terza fattispecie
Si tratta di un paese nel quale l'aborto è illegale.
L'evoluzione dell'opinione pubblica, l'orientamento dei gruppi politici, ecc.
fa ragionevolmente prevedere che fra poco tempo sarà impossibile impedire
l'approvazione di una legge molto permissiva. Si pone il seguente problema:
sarebbe moralmente lecito giocare di anticipo, con l'intenzione di impedire
l'ulteriore degrado della situazione, facendosi promotore di una legge che depenalizza
soltanto alcune poche fattispecie, rigorosamente definite, e che stabilisce
nel contempo seri provvedimenti di prevenzione dell'aborto?
Alla luce di quanto sopra esposto, la risposta dovrebbe essere
negativa. La ragione fondamentale è che, in questo caso, i promotori
sarebbero moralmente responsabili di una legge gravemente ingiusta e che rappresenta,
inoltre, un peggioramento della situazione legale precedente, anche se può
essere relativamente positiva nei confronti di una possibile o probabile situazione
legale futura. Non si deve prendere 1 'iniziativa di rendersi veramente responsabili
di qualcosa che in se è moralmente negativa, affinche altri non ne facciano
una più grave (21). Se le forze in campo rendono impossibile evitare
che la legge sull'aborto venga approvata, sarebbe preferibile seguire la strategia
di evitare lo scontro frontale: dialogare, partecipare nella discussione in
parlamento degli articoli della legge promossa da altri, cercare di attenuare
per quanto possibile gli aspetti negativi della legge, e votare contro di essa
nella votazione finale sulla totalità della legge. Tutto ciò dovrebbe
essere fatto in modo che sia chiara per tutti la personale opposizione assoluta
all'aborto.
Non mi sembra superfluo ricordare che queste valutazioni generali
devono essere integrate in ogni singolo caso con un'attenta analisi delle circostanze,
delle possibili conseguenze, della possibilità di dar luogo a scandalo
o confusione. Particolare prudenza richiedono gli interventi pubblici delle
persone che in qualche modo rappresentano la Chiesa (Vescovi, ecc.), affinche
certi criteri o orientamenti prudenziali non vengano interpretati erratamente
come posizioni dottrinali in favore di leggi che non garantiscono una completa
tutela della vita umana. Se è lecito fare il possibile per diminuire
il male, è sempre obbligatorio formare adeguatamente le coscienze, anche
in materia sociale e politica, perche perseguano coerentemente il bene.