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GIURAMENTO
Consapevole dell'importanza e della solennità dell'atto che compio
e dell'impegno che assumo, giuro:
- di esercitare la medicina in libertà e indipendenza
di giudizio e di comportamento;
- di perseguire come scopi esclusivi la difesa della vita, la tutela della salute
fisica e psichica dell'Uomo e il sollievo della sofferenza, cui ispirerò
con responsabilità e costante impegno scientifico, culturale e sociale,
ogni mio atto professionale;
- di non compiere mai atti idonei a provocare deliberatamente la morte di un
paziente;
- di attenermi nella mia attività ai principi etici della solidarietà
umana, contro i quali, nel rispetto della vita e della persona, non utilizzerò
mai le mie conoscenze;
- di prestare la mia opera con diligenza, perizia e prudenza secondo scienza
e coscienza e osservando le norme deontologiche che regolano l'esercizio della
medicina e quelle giuridiche che non risultino in contrasto con gli scopi della
mia professione;
- di affidare la mia reputazione esclusivamente alla mia capacità professionale
e alle mie doti morali;
- di evitare, anche al di fuori dell'esercizio professionale, ogni atto e comportamento
che possano ledere il prestigio e la dignità della categoria;
- di rispettare i colleghi anche in caso di contrasto di opinioni;
- di curare tutti i miei pazienti con eguale scrupolo e impegno indipendentemente
dai sentimenti che essi mi ispirano e prescindendo da ogni differenza di razza,
religione, nazionalità, condizione sociale e ideologia politica;
- di prestare assistenza d'urgenza a qualsiasi infermo che ne abbisogni e di
mettermi, in caso di pubblica calamità, a disposizione dell'Autorità
competente;
- di rispettare e facilitare in ogni caso il diritto del malato alla libera
scelta del suo medico, tenuto conto che il rapporto tra medico e paziente è
fondato sulla fiducia e in ogni caso sul reciproco rispetto;
- di astenermi dall' "accanimento" diagnostico e terapeutico;
- di osservare il segreto su tutto ciò che mi è confidato, che
vedo o che ho veduto, inteso o intuito nell'esercizio della mia professione
o in ragione del mio stato
TITOLO I - OGGETTO E CAMPO DI APPLICAZIONE
Art. 1. Definizione
Il Codice di Deontologia Medica contiene principi e regole
che il medico-chirurgo e l'odontoiatra, iscritti agli albi professionali dell'Ordine
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri, di seguito indicati con il termine
di medico, devono osservare nell'esercizio della professione.
Il comportamento del medico, anche al di fuori dell'esercizio
della professione, deve essere consono al decoro e alla dignità della
stessa.
Il medico è tenuto alla conoscenza delle norme del presente
Codice, la cui ignoranza non lo esime dalla responsabilità disciplinare.
Art. 2. Potestà disciplinare-Sanzioni
L'inosservanza dei precetti, degli obblighi e dei divieti fissati
dal presente Codice di Deontologia Medica e ogni azione od omissione, comunque
disdicevoli al decoro o al corretto esercizio della professione, sono punibili
con le sanzioni disciplinari previste dalla legge.
Le sanzioni devono essere adeguate alla gravità degli atti.
TITOLO II - DOVERI GENERALI DEL MEDICO
CAPO I - INDIPENDENZA E DIGNITA' DELLA PROFESSIONE
Art. 3. Doveri del Medico
Dovere del medico è la tutela della vita, della salute
fisica e psichica dell'Uomo e il sollievo della sofferenza nel rispetto della
libertà e della dignità della persona umana, senza discriminazioni
di età, di sesso, di razza, di religione, di nazionalità, di condizione
sociale, di ideologia, in tempo di pace come in tempo di guerra, quali che siano
le condizioni istituzionali o sociali nelle quali opera.
La salute è intesa nell'accezione biologica più ampia del termine
come condizione, cioè di benessere fisico e psichico della persona.
Art. 4. Libertà e indipendenza della professione
L'esercizio della medicina è fondato sulla libertà
e sull'indipendenza della professione.
Art. 5. Esercizio dell'attività professionale
Il medico nell'17;esercizio della professione deve attenersi
alle conoscenze scientifiche e ispirarsi ai valori etici fondamentali, assumendo
come principio il rispetto della vita, della salute fisica e psichica, della
libertà e della dignità della persona; non deve soggiacere a interessi,
imposizioni e suggestioni di qualsiasi natura.
Il medico deve denunciare all'Ordine ogni iniziativa tendente a imporgli comportamenti
non conformi alla deontologia professionale, da qualunque parte essa provenga.
Art. 6. Limiti dell'attività professionale
In nessun caso il medico deve abusare del suo status professionale.
Il medico che riveste cariche pubbliche non può avvalersene a scopo di
vantaggio professionale.
CAPO II - PRESTAZIONI D'URGENZA
Art. 7. Obbligo di intervento
Il medico, indipendentemente dalla sua abituale attività,
non può mai rifiutarsi di prestare soccorso o cure d'urgenza e deve tempestivamente
attivarsi per assicurare ogni specifica e adeguata assistenza.
Art. 8. Calamità
Il medico, in caso di catastrofe, di calamità o di epidemia,
deve mettersi comunque a disposizione dell'17;Autorità competente.
CAPO III - OBBLIGHI PECULIARI DEL MEDICO
Art. 9. Segreto professionale
Il medico deve mantenere il segreto su tutto ciò che
gli è confidato o che può conoscere in ragione della sua professione;
deve, altresì, conservare il massimo riserbo sulle prestazioni professionali
effettuate o programmate, nel rispetto dei principi che garantiscano la tutela
della riservatezza.
La rivelazione assume particolare gravità quando ne derivi profitto,
proprio o altrui, o nocumento della persona o di altri.
Costituiscono giusta causa di rivelazione, oltre alle inderogabili ottemperanze
a specifiche norme legislative (referti, denunce, notifiche e certificazioni
obbligatorie):
a) - la richiesta o l'17;autorizzazione da parte della persona assistita
o del suo legale rappresentante, previa specifica informazione sulle conseguenze
o sull'17;opportunità o meno della rivelazione stessa;
b) - l'17;urgenza di salvaguardare la vita o la salute dell'17;interessato
o di terzi, nel caso in cui l'interessato stesso non sia in grado di prestare
il proprio consenso per impossibilità fisica, per incapacità di
agire o per incapacità di intendere e di volere;
c) - l'urgenza di salvaguardare la vita o la salute di terzi, anche nel caso
di diniego dell'interessato, ma previa autorizzazione del Garante per la protezione
dei dati personali.
La morte del paziente non esime il medico dall'17;obbligo del segreto.
Il medico non deve rendere al Giudice testimonianza su ciò che gli è
stato confidato o è pervenuto a sua conoscenza nell'17;esercizio della
professione.
La cancellazione dall'albo non esime moralmente il medico dagli obblighi del
presente articolo.
Art. 10. Documentazione e tutela dei dati
Il medico deve tutelare la riservatezza dei dati personali
e della documentazione in suo possesso riguardante le persone anche se affidata
a codici o sistemi informatici.
Il medico deve informare i suoi collaboratori dell'obbligo del segreto professionale
e deve vigilare affinchè essi vi si conformino.
Nelle pubblicazioni scientifiche di dati clinici o di osservazioni relative
a singole persone, il medico deve assicurare la non identificabilità
delle stesse.
Analogamente il medico non deve diffondere, attraverso la stampa o altri mezzi
di informazione, notizie che possano consentire la identificazione del soggetto
cui si riferiscono.
Art. 11. Comunicazione e diffusione di dati
Nella comunicazione di atti o di documenti relativi a singole
persone, anche se destinati a Enti o Autorità che svolgono attività
sanitaria, il medico deve porre in essere ogni precauzione atta a garantire
la tutela del segreto professionale.
Il medico, nella diffusione di bollettini medici, deve preventivamente acquisire
il consenso dell'interessato o dei suoi legali rappresentanti.
Il medico non può collaborare alla costituzione di banche di dati sanitari,
ove non esistano garanzie di tutela della riservatezza, della sicurezza e della
vita privata della persona.
CAPO IV - ACCERTAMENTI DIAGNOSTICI E TRATTAMENTI TERAPEUTICI
Art. 12. Prescrizione e trattamento terapeutico
La prescrizione di un accertamento diagnostico e/o di una terapia
impegna la responsabilità professionale ed etica del medico e non può
che far seguito a una diagnosi circostanziata o, quantomeno, a un fondato sospetto
diagnostico.
Su tale presupposto al medico è riconosciuta autonomia nella programmazione,
nella scelta e nella applicazione di ogni presidio diagnostico e terapeutico,
anche in regime di ricovero, fatta salva la libertà del paziente di rifiutarle
e di assumersi la responsabilità del rifiuto stesso.
Le prescrizioni e i trattamenti devono essere ispirati ad aggiornate e sperimentate
acquisizioni scientifiche anche al fine dell'17;uso appropriato delle risorse,
sempre perseguendo il beneficio del paziente.
Il medico è tenuto a una adeguata conoscenza della natura e degli effetti
dei farmaci, delle loro indicazioni, controindicazioni, interazioni e delle
prevedibili reazioni individuali, nonchè delle caratteristiche di impiego
dei mezzi diagnostici e terapeutici e deve adeguare, nell'17;interesse del
paziente, le sue decisioni ai dati scientifici accreditati e alle evidenze metodologicamente
fondate.
Sono vietate l'17;adozione e la diffusione di terapie e di presidi diagnostici
non provati scientificamente o non supportati da adeguata sperimentazione e
documentazione clinico-scientifica, nonché di terapie segrete.
In nessun caso il medico dovrà accedere a richieste del paziente in contrasto
con i principi di scienza e coscienza allo scopo di compiacerlo, sottraendolo
alle sperimentate ed efficaci cure disponibili.
La prescrizione di farmaci, per indicazioni non previste dalla scheda tecnica
o non ancora autorizzate al commercio, è consentita purchè la
loro efficacia e tollerabilità sia scientificamente documentata.
In tali casi, acquisito il consenso scritto del paziente debitamente informato,
il medico si assume la responsabilità della cura ed è tenuto a
monitorarne gli effetti.
E'17; obbligo del medico segnalare tempestivamente alle autorità competenti,
le reazioni avverse eventualmente comparse durante un trattamento terapeutico.
Art. 13. Pratiche non convenzionali - Denuncia di abusivismo
La potestà di scelta di pratiche non convenzionali nel
rispetto del decoro e della dignità della professione si esprime nell'esclusivo
ambito della diretta e non delegabile responsabilità professionale, fermo
restando, comunque, che qualsiasi terapia non convenzionale non deve sottrarre
il cittadino a specifici trattamenti di comprovata efficacia e richiede l'acquisizione
del consenso.
E' vietato al medico di collaborare a qualsiasi titolo o di favorire chi eserciti
abusivamente la professione anche nel settore delle cosiddette "pratiche
non convenzionali".
Il medico venuto a conoscenza di casi di esercizio abusivo o di favoreggiamento
o collaborazione anche nel settore delle pratiche di cui al precedente comma,
è obbligato a farne denuncia anche all'Ordine professionale.
Il medico che nell'esercizio professionale venga a conoscenza di prestazioni
mediche e/o odontoiatriche effettuate da non abilitati alla professione è
obbligato a farne denuncia anche all'17;Ordine di appartenenza.
Art. 14. Accanimento diagnostico-terapeutico
Il medico deve astenersi dall'17;ostinazione in trattamenti,
da cui non si possa fondatamente attendere un beneficio per la salute del malato
e/o un miglioramento della qualità della vita.
Art. 15. Trattamenti che incidono sulla integrità
psico-fisica
I trattamenti che comportino una diminuzione della resistenza psico-fisica del
malato possono essere attuati, previo accertamento delle necessità terapeutiche,
e solo al fine di procurare un concreto beneficio clinico al malato o di alleviarne
le sofferenze.
CAPO V - OBBLIGHI PROFESSIONALI
Art. 16. Aggiornamento e formazione professionale permanente
Il medico ha l'17;obbligo dell'aggiornamento e della formazione
professionale permanente, onde garantire il continuo adeguamento delle sue conoscenze
e competenze al progresso clinico scientifico.
TITOLO III - RAPPORTI CON IL CITTADINO
CAPO I - REGOLE GENERALI DI COMPORTAMENTO
Art. 17. Rispetto dei diritti del cittadino
Il medico nel rapporto con il cittadino deve improntare la
propria attività professionale al rispetto dei diritti fondamentali della
persona.
Art. 18
Art. 19. Rifiuto d'opera professionale
Il medico al quale vengano richieste prestazioni che contrastino
con la sua coscienza o con il suo convincimento clinico, può rifiutare
la propria opera, a meno che questo comportamento non sia di grave e immediato
nocumento per la salute della persona assistita.
Art. 20. Continuità delle cure
Il medico deve garantire al cittadino la continuità
delle cure.
In caso di indisponibilità, di impedimento o del venir meno del rapporto
di fiducia deve assicurare la propria sostituzione, informandone il cittadino
e, se richiesto, affidandolo a colleghi di adeguata competenza.
Il medico non può abbandonare il malato ritenuto inguaribile, ma deve
continuare ad assisterlo anche al solo fine di lenirne la sofferenza fisica
e psichica.
Art. 21. Documentazione clinica
Il medico deve, nell'interesse esclusivo della persona assistita,
mettere la documentazione clinica in suo possesso a disposizione della stessa,
o dei suoi legali rappresentanti, o di medici e istituzioni da essa indicati
per iscritto.
Art. 22. Certificazione
Il medico non può rifiutarsi di rilasciare direttamente
al cittadino certificati relativi al suo stato di salute.
Il medico, nel redigere certificazioni, deve valutare e attestare soltanto dati
clinici che abbia direttamente constatato.
Art 23. Cartella clinica
La cartella clinica deve essere redatta chiaramente, con puntualità
e diligenza, nel rispetto delle regole della buona pratica clinica e contenere,
oltre a ogni dato obiettivo relativo alla condizione patologica e al suo decorso,
le attività diagnostico-terapeutiche praticate.
CAPO II - DOVERI DEL MEDICO E DIRITTI DEL CITTADINO
Art. 24. Libera scelta del medico e del luogo di cura
La libera scelta del medico e del luogo di cura costituisce
principio fondamentale del rapporto medico-paziente.
Nell'17;esercizio dell'17;attività libero professionale svolta
presso le strutture pubbliche e private, la scelta del medico costituisce diritto
fondamentale del cittadino.
E', pertanto, vietato qualsiasi accordo tra medici tendente a influire sul diritto
del cittadino alla libera scelta.
Il medico può consigliare, ma non pretendere, che il cittadino si rivolga
a determinati presidi, istituti o luoghi di cura.
Art. 25. Sfiducia del cittadino
Qualora abbia avuto prova di sfiducia da parte della persona
assistita o dei suoi legali rappresentanti, se minore o incapace, il medico
può rinunciare all'ulteriore trattamento, purché ne dia tempestivo
avviso; deve, comunque, prestare la sua opera sino alla sostituzione con altro
collega, cui competono le informazioni e la documentazione utili alla prosecuzione
delle cure, previo consenso scritto dell'interessato.
Art. 26. Soccorso d'urgenza
Il medico che presti soccorso d'urgenza a un malato curato
da altro collega o che assista temporaneamente un paziente in assenza del curante,
non può pretendere che gli venga affidata la continuazione delle cure.
Art. 27. Fornitura di medicinali
Il medico non può fornire i medicinali necessari alla
cura a titolo oneroso.
E' vietata al medico ogni forma di prescrizione che procuri a sé o ad
altri indebito lucro.
Art. 28. Comparaggio
Ogni forma di comparaggio è vietata.
CAPO III - DOVERI DEL MEDICO VERSO I MINORI, GLI ANZIANI
E I DISABILI
Art. 29. Assistenza
Il medico deve contribuire a proteggere il minore, l'anziano
e il disabile, in particolare quando ritenga che l'ambiente, familiare o extrafamiliare,
nel quale vivono, non sia sufficientemente sollecito alla cura della loro salute,
ovvero sia sede di maltrattamenti, violenze o abusi sessuali, fatti salvi gli
obblighi di referto o di denuncia all'17;autorità giudiziaria nei
casi specificatamente previsti dalla legge.
Il medico deve adoperarsi, in qualsiasi circostanza, perché il minore
possa fruire di quanto necessario a un armonico sviluppo psico-fisico e affinché
allo stesso, all'anziano e al disabile siano garantite qualità e dignità
di vita, ponendo particolare attenzione alla tutela dei diritti degli assistiti
non autosufficienti sul piano psichico e sociale, qualora vi sia incapacità
manifesta di intendere e di volere, ancorché non legalmente dichiarata.
Il medico, in caso di opposizione dei legali rappresentanti alla necessaria
cura dei minori e degli incapaci, deve ricorrere alla competente autorità
giudiziaria.
CAPO IV - INFORMAZIONE E CONSENSO
Art. 30. Informazioni al cittadino
Il medico deve fornire al paziente la più idonea informazione
sulla diagnosi, sulla prognosi, sulle prospettive e le eventuali alternative
diagnostico-terapeutiche e sulle prevedibili conseguenze delle scelte operate;
il medico nell'17;informarlo dovrà tenere conto delle sue capacità
di comprensione, al fine di promuoverne la massima adesione alle proposte diagnostico-terapeutiche.
Ogni ulteriore richiesta di informazione da parte del paziente deve essere soddisfatta.
Il medico deve, altresì, soddisfare le richieste di informazione del
cittadino in tema di prevenzione.
Le informazioni riguardanti prognosi gravi o infauste o tali da poter procurare
preoccupazione e sofferenza alla persona, devono essere fornite con prudenza,
usando terminologie non traumatizzanti e senza escludere elementi di speranza.
La documentata volontà della persona assistita di non essere informata
o di delegare ad altro soggetto l'17;informazione deve essere rispettata.
Art. 31. Informazione a terzi
L'informazione a terzi è ammessa solo con il consenso
esplicitamente espresso dal paziente, fatto salvo quanto previsto all'art. 9
allorchè sia in grave pericolo la salute o la vita di altri.
In caso di paziente ricoverato il medico deve raccogliere gli eventuali nominativi
delle persone preliminarmente indicate dallo stesso a ricevere la comunicazione
dei dati sensibili.
Art. 32. Acquisizione del consenso
Il medico non deve intraprendere attività diagnostica
e/o terapeutica senza l'17;acquisizione del consenso informato del
paziente.
Il consenso, espresso in forma scritta nei casi previsti dalla legge e nei casi
in cui per la particolarità delle prestazioni diagnostiche e/o terapeutiche
o per le possibili conseguenze delle stesse sulla integrità fisica si
renda opportuna una manifestazione inequivoca della volontà della persona,
è integrativo e non sostitutivo del processo informativo di cui
all'art. 30.
Il procedimento diagnostico e/o il trattamento terapeutico che possano comportare
grave rischio per l'incolumità della persona, devono essere intrapresi
solo in caso di estrema necessità e previa informazione sulle possibili
conseguenze, cui deve far seguito una opportuna documentazione del consenso.
In ogni caso, in presenza di documentato rifiuto di persona capace di intendere
e di volere, il medico deve desistere dai conseguenti atti diagnostici e/o curativi,
non essendo consentito alcun trattamento medico contro la volontà della
persona, ove non ricorrano le condizioni di cui al successivo articolo 78.
Art. 33. Consenso del legale rappresentante
Allorché si tratti di minore, di interdetto o di inabilitato,
il consenso agli interventi diagnostici e terapeutici, nonché al trattamento
dei dati sensibili, deve essere espresso dal rappresentante legale.
In caso di opposizione da parte del rappresentante legale al trattamento necessario
e indifferibile a favore di minori o di incapaci, il medico è tenuto
a informare l'autorità giudiziaria.
Art. 34. Autonomia del cittadino
Il medico deve attenersi, nel rispetto della dignità,
della libertà e dell'17;indipendenza professionale, alla volontà
di curarsi, liberamente espressa dalla persona.
Il medico, se il paziente non è in grado di esprimere la propria volontà
in caso di grave pericolo di vita, non può non tenere conto di quanto
precedentemente manifestato dallo stesso.
Il medico ha l'17;obbligo di dare informazioni al minore e di tenere conto della
sua volontà, compatibilmente con l'17;età e con la capacità
di comprensione, fermo restando il rispetto dei diritti del legale rappresentante;
analogamente deve comportarsi di fronte a un maggiorenne infermo di mente.
Art. 35. Assistenza d'urgenza
Allorché sussistano condizioni di urgenza e in caso
di pericolo per la vita di una persona, che non possa esprimere, al momento,
volontà contraria, il medico deve prestare l'assistenza e le cure indispensabili.
CAPO V - ASSISTENZA AI MALATI INGUARIBILI
Art. 36. Eutanasia
Il medico, anche su richiesta del malato, non deve effettuare
né favorire trattamenti diretti a provocarne la morte.
Art. 37. Assistenza al malato inguaribile
In caso di malattie a prognosi sicuramente infausta o pervenute
alla fase terminale, il medico deve limitare la sua opera all'assistenza morale
e alla terapia atta a risparmiare inutili sofferenze, fornendo al malato i trattamenti
appropriati a tutela, per quanto possibile, della qualità di vita.
In caso di compromissione dello stato di coscienza, il medico deve proseguire
nella terapia di sostegno vitale finchè ritenuta ragionevolmente utile.
CAPO VI - TRAPIANTI
Art. 38. Prelievo di parti di cadavere
Il prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico
può essere effettuato solo nelle condizioni e nei modi previsti dalle
leggi in vigore.
Il sostegno vitale dovrà essere mantenuto sino a quando non sia accertata
la perdita irreversibile di tutte le funzioni dell'encefalo.
Art. 39. Prelievo di organi e tessuti da persona vivente
Il prelievo di organi e tessuti da persona vivente è
consentito solo se diretto a fini diagnostici, terapeutici o di ricerca scientifica
e se non produttivo di menomazioni permanenti dell'integrità fisica o
psichica del donatore, fatte salve le previsioni normative in materia.
Il prelievo non può essere effettuato per fini di commercio e di lucro
e presuppone l'informazione e il consenso scritto del donatore o dei suoi legali
rappresentanti.
CAPO VII - SESSUALITA' E RIPRODUZIONE
Art. 40. Informazione in materia di sessualità,
riproduzione e contraccezione
Il medico, nell'ambito della salvaguardia del diritto alla
procreazione cosciente e responsabile, è tenuto a fornire ai singoli
e alla coppia, nel rispetto della libera determinazione della persona, ogni
corretta informazione in materia di sessualità, di riproduzione e di
contraccezione.
Ogni atto medico diretto a intervenire in materia di sessualità e di
riproduzione è consentito soltanto al fine di tutelare la salute.
Art. 41. Interruzione volontaria di gravidanza
L'17;interruzione della gravidanza, al di fuori dei casi previsti
dalla legge, costituisce grave infrazione deontologica tanto più se compiuta
a scopo di lucro.
Il medico obiettore di coscienza, ove non sussista imminente pericolo per la
vita della donna, o, in caso di tale pericolo, ove possa essere sostituito da
altro collega altrettanto efficacemente, può rifiutarsi d'intervenire
nell'interruzione volontaria di gravidanza.
Art. 42. Fecondazione assistita
Le tecniche di procreazione umana medicalmente assistita hanno
lo scopo di ovviare alla sterilità.
E'17; fatto divieto al medico, anche nell'17;interesse del bene del nascituro,
di attuare:
a) forme di maternità surrogata;
b) forme di fecondazione assistita al di fuori di coppie eterosessuali stabili;
c) pratiche di fecondazione assistita in donne in menopausa non precoce;
d) forme di fecondazione assistita dopo la morte del partner.
E'17; proscritta ogni pratica di fecondazione assistita ispirata a pregiudizi
razziali; non è consentita alcuna selezione dei gameti ed è bandito
ogni sfruttamento commerciale, pubblicitario, industriale di gameti, embrioni
e tessuti embrionali o fetali, nonché la produzione di embrioni ai soli
fini di ricerca.
Sono vietate pratiche di fecondazione assistita in studi, ambulatori o strutture
sanitarie privi di idonei requisiti.
CAPO VIII - SPERIMENTAZIONE
Art. 43. Interventi sul genoma e sull'embrione umano
Ogni intervento sul genoma umano non può che tendere
alla prevenzione e alla correzione di condizioni patologiche.
Sono vietate manipolazioni genetiche sull'17;embrione che non abbiano finalità
di prevenzione e correzione di condizioni patologiche.
Art. 44. Test genetici predittivi
Non sono ammessi test genetici se non diretti in modo esclusivo
a rilevare o predire malformazioni o malattie ereditarie e se non espressamente
richiesti, per iscritto, dalla persona interessata o dalla madre del concepito,
che hanno diritto alle preliminari informazioni e alla più ampia e oggettiva
illustrazione sul loro significato, sul loro risultato, sui rischi della gravidanza,
sulle prevedibili conseguenze sulla salute e sulla qualità della vita,
nonché sui possibili interventi di prevenzione e di terapia.
Il medico non deve, in particolare, eseguire test genetici predittivi a fini
assicurativi od occupazionali se non a seguito di espressa e consapevole manifestazione
di volontà da parte del cittadino interessato.
Art. 45. Sperimentazione scientifica
Il progresso della medicina è fondato sulla ricerca
scientifica che si avvale anche della sperimentazione sull'animale e sull'Uomo.
Art. 46. Ricerca biomedica e sperimentazione sull'Uomo
La ricerca biomedica e la sperimentazione sull'Uomo devono
ispirarsi all'inderogabile principio dell'inviolabilità, dell'integrità
psicofisica e della vita della persona. Esse sono subordinate al consenso del
soggetto in esperimento, che deve essere espresso per iscritto, liberamente
e consapevolmente, previa specifica informazione sugli obiettivi, sui metodi,
sui benefici previsti, nonchè sui rischi potenziali e sul diritto del
soggetto stesso di ritirarsi in qualsiasi momento della sperimentazione.
Nel caso di soggetti minori o incapaci è ammessa solo la sperimentazione
per finalità preventive e terapeutiche a favore degli stessi; il consenso
deve essere espresso dai legali rappresentanti.
Ove non esistano finalità terapeutiche è vietata la sperimentazione
clinica su minori, su infermi di mente o su soggetti che versino in condizioni
di soggezione o dietro compenso di qualsiasi natura.
La sperimentazione deve essere programmata e attuata secondo idonei protocolli
nel quadro della normativa vigente e dopo aver ricevuto il preventivo assenso
da parte di un comitato etico indipendente.
Art. 47. Sperimentazione clinica
La sperimentazione, disciplinata dalle norme di buona pratica
clinica, può essere inserita in trattamenti diagnostici e/o terapeutici,
solo in quanto sia razionalmente e scientificamente suscettibile di utilità
diagnostica o terapeutica per i cittadini interessati.
In ogni caso di studio clinico, il malato non potrà essere deliberatamente
privato dei consolidati mezzi diagnostici e terapeutici indispensabili al mantenimento
e/o al ripristino dello stato di salute.
Art. 48. Sperimentazione sull'animale
La sperimentazione sull'animale deve essere improntata a esigenze
e a finalità scientifiche non altrimenti conseguibili, a una fondata
aspettativa di progresso della scienza medica e deve essere condotta con metodi
e mezzi idonei a evitare ogni sofferenza, dopo aver ricevuto il preventivo assenso
da parte di un comitato etico.
CAPO IX - TRATTAMENTO MEDICO E LIBERTA' PERSONALE
Art. 49. Obblighi del medico
Il medico che assista un cittadino in condizioni limitative
della libertà personale è tenuto al rispetto rigoroso dei diritti
della persona, fermi restando gli obblighi connessi con le sue specifiche funzioni.
In caso di trattamento sanitario obbligatorio il medico non deve porre in essere
o autorizzare misure coattive, salvo casi di effettiva necessità e nei
limiti previsti dalla legge.
Art. 50. Tortura e trattamenti disumani
Il medico non deve in alcun modo o caso collaborare, partecipare
o semplicemente presenziare ad atti esecutivi di pena di morte o ad atti di
tortura o a trattamenti crudeli, disumani o degradanti.
E'17; vietato al medico di praticare qualsiasi forma di mutilazione sessuale
femminile.
Art. 51. Rifiuto consapevole di nutrirsi
Quando una persona, sana di mente, rifiuta volontariamente
e consapevolmente di nutrirsi, il medico ha il dovere di informarla sulle conseguenze
che tale decisione può comportare sulle sue condizioni di salute. Se
la persona è consapevole delle possibili conseguenze della propria decisione,
il medico non deve assumere iniziative costrittive né collaborare a manovre
coattive di nutrizione artificiale, ma deve continuare ad assisterla.
CAPO X - ONORARI PROFESSIONALI
Art. 52. Onorari professionali
Nell'esercizio libero professionale vale il principio generale
dell'intesa diretta tra medico e cittadino. L'onorario deve rispettare il minimo
professionale approvato dall'Ordine anche per le prestazioni svolte all'interno
di società di professionisti o a favore della mutualità volontaria
compresa l'attività libero professionale intramoenia, esercitata dai
medici dipendenti delle aziende ospedaliere e delle aziende sanitarie locali,
che si configuri come libera professione.
Il medico è tenuto a far conoscere al cittadino il suo onorario che va
accettato preventivamente e, se possibile, sottoscritto da entrambi.
I compensi per le prestazioni medico-chirurgiche non possono essere subordinati
ai risultati delle prestazioni medesime.
Il medico è tenuto non solo al rispetto della tariffa minima professionale,
ma anche al rispetto della tariffa massima stabilita da ciascun Ordine provinciale
con propria delibera, sulla base di criteri definiti dalla Federazione Nazionale
con proprio atto di indirizzo e coordinamento.
Il medico può, in particolari circostanze, prestare gratuitamente la
sua opera, purchè tale comportamento non costituisca concorrenza sleale
o illecito accaparramento di clientela.
CAPO XI - PUBBLICITA' IN MATERIA SANITARIA E INFORMAZIONE
AL PUBBLICO
Art. 53. Pubblicità in materia sanitaria
Sono vietate al medico tutte le forme, dirette o indirette,
di pubblicità personale o a vantaggio della struttura, pubblica o privata,
nella quale presta la sua opera.
Il medico è responsabile dell'17;uso che si fa del suo nome, delle sue
qualifiche professionali e delle sue dichiarazioni.
Egli deve evitare, che attraverso organi di stampa, strumenti televisivi e/o
informatici, collaborazione a inchieste e interventi televisivi, si concretizzi
una condizione di promozione e di sfruttamento pubblicitario del suo nome o
di altri colleghi.
Art. 54. Informazione sanitaria
L'17;informazione sanitaria non può assumere le caratteristiche
della pubblicità commerciale.
Per consentire ai cittadini una scelta libera e consapevole tra strutture, servizi
e professionisti è indispensabile che l'17;informazione, con qualsiasi
mezzo diffusa, non sia arbitraria e discrezionale, ma utile, veritiera, certificata
con dati oggettivi e controllabili e previo nulla osta rilasciato per iscritto
dal Consiglio dell'17;Ordine provinciale competente per territorio sulla base
di principi di indirizzo e di coordinamento della Federazione Nazionale.
Il medico che partecipi a iniziative di educazione alla salute, su temi corrispondenti
alle sue conoscenze e competenze, deve garantire, indipendentemente dal mezzo
impiegato, informazioni scientificamente rigorose, obbiettive, prudenti (che
non producano timori infondati, spinte consumistiche o illusorie attese nella
pubblica opinione) ed evitare, anche indirettamente, qualsiasi forma pubblicitaria
personale o della struttura nella quale opera.
Art. 55. Scoperte scientifiche
Il medico non deve divulgare notizie al pubblico su innovazioni
in campo sanitario se non ancora accreditate dalla comunità scientifica,
al fine di non suscitare infondate attese e illusorie speranze.
Art. 56. Divieto di patrocinio
Il medico o associazioni di medici non devono concedere patrocinio
e avallo a pubblicità per istituzioni e prodotti sanitari e commerciali
di esclusivo interesse promozionale.
TITOLO IV - RAPPORTI CON I COLLEGHI
CAPO I - SOLIDARIETA' TRA MEDICI
Art. 57. Rispetto reciproco
Il rapporto tra i medici deve ispirarsi ai principi del reciproco
rispetto e della considerazione della rispettiva attività professionale.
Il contrasto di opinione non deve violare i principi di un collegiale comportamento
e di un civile dibattito.
Il medico deve assistere i colleghi senza fini di lucro, salvo il diritto al
recupero delle spese sostenute.
Il medico deve essere solidale nei confronti dei colleghi sottoposti a ingiuste
accuse.
Art. 58. Rapporti con il medico curante
Il medico che presti la propria opera in situazioni di urgenza
o per ragioni di specializzazione a un ammalato in cura presso altro collega,
acquisito il consenso per il trattamento dei dati sensibili dal cittadino o
dal legale rappresentante, è tenuto a dare comunicazione al medico curante
o ad altro medico eventualmente indicato dal paziente, degli indirizzi diagnostico-terapeutici
attuati e delle valutazioni cliniche anche nel caso di ricovero ospedaliero.
CAPO II - CONSULENZA E CONSULTO
Art. 59. Consulenza e consulto
Il medico curante deve proporre il consulto con altro collega
o la consulenza presso idonee strutture di specifica qualificazione, ponendo
gli adeguati quesiti e fornendo la documentazione in suo possesso, qualora la
complessità del caso clinico o l'interesse del malato esigano il ricorso
a specifiche competenze specialistiche diagnostiche e/o terapeutiche.
Il medico, che sia di contrario avviso, qualora il consulto sia richiesto dal
malato o dai suoi familiari, può astenersi dal parteciparvi fornendo,
comunque, tutte le informazioni e l'eventuale documentazione relativa al caso.
Il modo e i tempi per la consulenza sono stabiliti tra il consulente e il curante
secondo le regole della collegiale collaborazione.
Art. 60. Divergenza tra curante e consulente
I giudizi espressi in sede di consulto o di consulenza devono
rispettare la dignità sia del curante che del consulente.
E' affidato al medico curante il compito di attuare l'indirizzo terapeutico
concordato con il consulente e eventualmente adeguarlo alle situazioni emergenti.
In caso di divergenza di opinioni il curante può richiedere altra consulenza.
Lo specialista o consulente che visiti un ammalato in assenza del curante deve
fornire una dettagliata relazione diagnostica e l'indirizzo terapeutico consigliato.
CAPO III - ALTRI RAPPORTI TRA MEDICI
Art. 61. Supplenza
Il medico che sostituisce nell'attività professionale
un collega è tenuto, cessata la supplenza, a fornire al collega sostituito
le informazioni cliniche relative ai malati sino allora assistiti, al fine di
assicurare la continuità terapeutica.
Art. 62. Medico curante e ospedaliero
Tra medico curante e medici operanti nelle strutture pubbliche
e private, anche per assicurare la corretta informazione all'17;ammalato, deve
sussistere, nel rispetto dell'17;autonomia e del diritto alla riservatezza,
un rapporto di consultazione, di collaborazione e di informazione reciproca
al fine di garantire coerenza e continuità diagnostico-terapeutica.
Art. 63. Giudizio clinico - Rispetto della professionalità
I giudizi clinici comunque formulati, durante la degenza in
reparti clinico-ospedalieri e in case di cura private e anche dopo la dimissione
del malato, devono essere espressi senza ledere la reputazione professionale
dei medici curanti.
La stessa condotta deve mantenere il medico curante dopo la dimissione del malato.
CAPO IV - MEDICINA LEGALE
Art. 64. Compiti e funzioni medico-legali
Nell'espletamento dei compiti e delle funzioni di natura medico
legale, il medico deve essere consapevole delle gravi implicazioni penali, civili,
amministrative e assicurative che tali compiti e funzioni possono comportare
e deve procedere, sul piano tecnico, in modo da soddisfare le esigenze giuridiche
attinenti al caso in esame nel rispetto della verità scientifica, dei
diritti della persona e delle norme del presente Codice di Deontologia Medica.
Il medico curante non può svolgere funzioni medico-legali di ufficio
o di controparte in casi che interessano la persona da lui assistita .
Art. 65. Visite fiscali
Nell'17;esercizio delle funzioni di controllo, il medico:
- deve far conoscere al soggetto sottoposto all'accertamento
la propria qualifica e la propria funzione;
- non deve rendere palesi al soggetto le proprie valutazioni
in merito alla diagnosi e alla terapia.
In situazione di urgenza o di emergenza clinica il medico di
controllo deve adottare le necessarie misure, a tutela del malato, dandone sollecita
comunicazione al medico curante.
CAPO V - RAPPORTI CON L'ORDINE PROFESSIONALE
Art. 66. Doveri di collaborazione
Il medico è obbligato a prestare la massima collaborazione
e disponibilità nei rapporti con il proprio Ordine professionale, tra
l'altro ottemperando alle convocazioni del Presidente.
Il medico che cambia di residenza, trasferisce in altra provincia la sua attività
o modifica la sua condizione di esercizio o cessa di esercitare la professione,
è tenuto a darne tempestiva comunicazione al Consiglio provinciale dell'Ordine.
L'Ordine provinciale, al fine di tenere un albo aggiornato, recepisce queste
modificazioni e ne informa la Federazione Nazionale.
Il medico è tenuto a comunicare al Presidente dell'17;Ordine eventuali
infrazioni alle regole, al reciproco rispetto e alla corretta collaborazione
tra colleghi e alla salvaguardia delle specifiche competenze che devono informare
i rapporti della professione medica con le altre professioni sanitarie.
Nell'17;ambito del procedimento disciplinare la mancata collaborazione e disponibilità
del medico convocato dal Presidente dell'17;Ordine costituisce ulteriore elemento
di valutazione a fini disciplinari.
Il Presidente dell'17;Ordine provinciale, nell'ambito dei suoi poteri di vigilanza
deontologica, può invitare i medici esercenti la professione nella provincia
stessa, sia in ambito pubblico che privato, anche se iscritti ad altro Ordine,
informandone l'Ordine di appartenenza per le eventuali conseguenti valutazioni.
Il medico eletto negli organi istituzionali dell'17;Ordine deve adempiere all'17;incarico
con diligenza e imparzialità nell'17;interesse della collettività
e osservare prudenza e riservatezza nell'17;espletamento dei propri compiti.
TITOLO V - RAPPORTI CON I TERZI
CAPO I - SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' PROFESSIONALE
Art. 67. Modalità e forme di espletamento dell'attività
professionale
Gli accordi, i contratti e le convenzioni diretti allo svolgimento
di attività professionale in forma singola o associata, utilizzando strutture
di società per la prestazione di servizi, devono essere approvati dagli
Ordini, se conformi alle regole della deontologia professionale, che gli Ordini
sono tenuti a far osservare in ottemperanza agli atti di indirizzo e coordinamento
emanati dalla Federazione, sentito il Consiglio Nazionale della stessa, ivi
compresa la notificazione dello statuto all'Ordine competente per territorio.
Il medico non deve partecipare a imprese industriali, commerciali o di altra
natura che ne condizionino la dignità e l'indipendenza professionale.
L'17;attività professionale può essere svolta anche in forma
associata con le modalità previste dall'17;atto di indirizzo della
Federazione Nazionale.
Il medico nell'ambito di ogni forma partecipativa o associativa dell'esercizio
della professione:
- è e resta responsabile dei propri atti e delle proprie prescrizioni;
- non deve subire condizionamenti della sua autonomia e indipendenza professionale;
- non può accettare limiti di tempo e di modo della propria attività,
nè forme di remunerazione in
contrasto con le vigenti norme legislative e ordinistiche e lesive della dignità
e della autonomia
professionale.
Art. 68. Rapporto con altre professioni sanitarie
Il medico non deve stabilire accordi diretti o indiretti con
altre professioni sanitarie che svolgano attività o effettuino iniziative
di tipo industriale o commerciale inerenti l'esercizio professionale.
Nell'17;interesse del cittadino il medico deve intrattenere buoni rapporti di
collaborazione con le altre professioni sanitarie rispettandone le competenze
professionali.
TITOLO VI - RAPPORTI CON IL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
E CON ENTI PUBBLICI E PRIVATI
CAPO I - OBBLIGHI DEONTOLOGICI DEL MEDICO A RAPPORTO DI IMPIEGO O CONVENZIONATO
Art. 69. Medico dipendente o convenzionato
Il medico che presta la propria opera a rapporto d'impiego
o di convenzione, nell'ambito di strutture sanitarie pubbliche o private, è
soggetto alla potestà disciplinare dell'17;Ordine anche in adempimento
degli obblighi connessi al rapporto di impiego o convenzionale.
Il medico qualora si verifichi contrasto tra le norme deontologiche e quelle
proprie dell'ente, pubblico o privato, per cui presta la propria attività
professionale, deve chiedere l'intervento dell'Ordine, onde siano salvaguardati
i diritti propri e dei cittadini.
In attesa della composizione della vertenza Egli deve assicurare il servizio,
salvo i casi di grave violazione dei diritti e dei valori umani delle persone
a lui affidate e della dignità, libertà e indipendenza della propria
attività professionale.
Art. 70. Direzione sanitaria
Il medico che svolge funzioni di direzione o di dirigenza sanitaria
nelle strutture pubbliche o private deve garantire, nell'17;espletamento
della sua attività, il rispetto delle norme del Codice di Deontologia
Medica e la difesa dell'17;autonomia e della dignità professionale
all'17;interno della struttura in cui opera.
Egli ha il dovere di collaborare con l'17;Ordine professionale, competente
per territorio, nei compiti di vigilanza sulla collegialità nei rapporti
con e tra medici per la correttezza delle prestazioni professionali nell'17;interesse
dei cittadini.
Egli, altresì, deve vigilare sulla correttezza del materiale informativo
attinente alla organizzazione e alle prestazioni erogate dalla struttura.
Art. 71. Collegialità
Nella salvaguardia delle attribuzioni, funzioni e competenze,
i rapporti tra i medici dipendenti e/o convenzionati, operanti in strutture
pubbliche o private devono ispirarsi ai principi del reciproco rispetto, di
collegialità e di collaborazione.
Art. 72. Eccesso di prestazioni
Il medico dipendente o convenzionato deve esigere da parte
della struttura in cui opera ogni garanzia affinchè le modalità
del suo impegno non incidano negativamente sulla qualità e l'17;equità
delle prestazioni, nonché sul rispetto delle norme deontologiche.
Il medico non deve assumere impegni professionali che comportino eccessi di
prestazioni tali da pregiudicare la qualità della sua opera professionale
e la sicurezza del malato.
Art. 73. Conflitto di interessi
Il medico dipendente o convenzionato con le strutture pubbliche
e private non può in alcun modo adottare comportamenti che possano favorire
direttamente o indirettamente la propria attività libero-professionale.
CAPO II - MEDICINA DELLO SPORT
Art. 74. Accertamento della idoneità fisica
La valutazione della idoneità alla pratica degli sport
deve essere ispirata a esclusivi criteri di tutela della salute e della integrità
fisica e psichica del soggetto.
Il medico deve esprimere il relativo giudizio con obiettività e chiarezza,
in base alle conoscenze scientifiche più recenti e previa adeguata informazione
al soggetto sugli eventuali rischi che la specifica attività sportiva
può comportare.
Art. 75. Idoneità - Valutazione medica
Il medico ha l'17;obbligo, in qualsiasi circostanza, di valutare
se un soggetto può intraprendere o proseguire la preparazione atletica
e la prestazione agonistica.
Il medico deve esigere che la sua valutazione sia accolta, in particolare negli
sport che possano comportare danni all'17;integrità psico-fisica degli
atleti, denunciandone il mancato accoglimento alle autorità competenti
e all'Ordine professionale.
Art. 76. Doping
Il medico non deve consigliare, prescrivere o somministrare
trattamenti farmacologici o di altra natura diretti ad alterare le prestazioni
di un atleta, in particolare qualora tali interventi agiscano direttamente o
indirettamente modificando il naturale equilibrio psico-fisico del soggetto.
CAPO III - TUTELA DELLA SALUTE COLLETTIVA
Art. 77. Attività nell'interesse delle collettività
Il medico è tenuto a partecipare all'attività
e ai programmi di tutela della salute nell'interesse della collettività.
Art. 78. Trattamento sanitario obbligatorio e denunce
obbligatorie
Il medico deve svolgere i compiti assegnatigli dalla legge
in tema di trattamenti sanitari obbligatori e deve curare con la massima diligenza
e tempestività la informativa alle autorità sanitarie e ad altre
autorità nei modi, nei tempi e con le procedure stabilite dalla legge,
ivi compresa, quando prevista, la tutela dell'anonimato.
DISPOSIZIONE FINALE
Gli Ordini provinciali dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri
sono tenuti a inviare ai singoli iscritti all'Albo il Codice di Deontologia
Medica e a tenere periodicamente corsi di aggiornamento e di approfondimento.
Il medico e l'odontoiatra devono prestare il giuramento professionale.