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1.1. L’infermiere è l’operatore
sanitario che, in possesso del diploma abilitante e dell’iscrizione all’Albo
professionale, è responsabile dell’assistenza infermieristica.
1.2. L’assistenza infermieristica è
servizio alla persona e alla collettività. Si realizza attraverso interventi
specifici, autonomi e complementari, di natura tecnica, relazionale, ed educativa.
1.3. La responsabilità dell’infermiere
consiste nel curare e prendersi cura della persona, nel rispetto della vita,
della salute, della libertà e della dignità dell’individuo.
1.4. Il Codice deontologico guida l’infermiere
nello sviluppo della identità professionale e nell’assunzione di
un comportamento eticamente responsabile. È uno strumento che informa
il cittadino sui comportamenti che può attendersi dall’infermiere.
1.5. L’infermiere, con la partecipazione
ai propri organismi di rappresentanza, manifesta la appartenenza al gruppo professionale,
l’accettazione dei valori contenuti nel Codice deontologico e l’impegno
a viverli nel quotidiano.
2. Principi etici della professione
2.1. Il rispetto dei diritti fondamentali
dell’uomo e dei principi etici della professione è condizione essenziale
per l’assunzione della responsabilità delle cure infermieristiche.
2.2. L’infermiere riconosce la salute
come bene fondamentale dell’individuo e interesse della collettività
e si impegna a tutelarlo con attività di prevenzione, cura e riabilitazione.
2.3. L’infermiere riconosce che tutte
le persone hanno diritto ad uguale considerazione e le assiste indipendentemente
dall’età, dalla condizione sociale ed economica, dalle cause di
malattia.
2.4. L’infermiere agisce tenendo conto
dei valori religiosi, ideologici ed etici, nonché della cultura, etnia
e sesso dell’individuo.
2.5. Nel caso di conflitti determinati da
profonde diversità etiche, l’infermiere si impegna a trovare la
soluzione attraverso il dialogo. In presenza di volontà profondamente
in contrasto con i principi etici della professione e con la coscienza personale,
si avvale del diritto all’obiezione di coscienza.
2.6. Nell’agire professionale, l’infermiere
si impegna a non nuocere, orienta la sua azione all’autonomia e al bene
dell’assistito, di cui attiva le risorse anche quando questi si trova
in condizioni di disabilità o svantaggio.
2.7. L’infermiere contribuisce a rendere
eque le scelte allocative, anche attraverso l’uso ottimale delle risorse.
In carenza delle stesse, individua le priorità sulla base di criteri
condivisi dalla comunità professionale.
3. Norme generali
3.1. L’infermiere aggiorna le proprie
conoscenze attraverso la formazione permanente, la riflessione critica sull’esperienza
e la ricerca, al fine di migliorare la sua competenza.
L’infermiere fonda il proprio operato su conoscenze validate
e aggiornate, così da garantire alla persona le cure e l’assistenza
più efficaci.
L’infermiere partecipa alla formazione professionale,
promuove ed attiva la ricerca, cura la diffusione dei risultati, al fine di
migliorare l’assistenza infermieristica.
3.2. L’infermiere assume responsabilità
in base al livello di competenza raggiunto e ricorre, se necessario, all’intervento
o alla consulenza di esperti. Riconosce che l’integrazione è la
migliore possibilità per far fronte ai problemi dell’assistito;
riconosce altresì l’importanza di prestare consulenza, ponendo
le proprie conoscenze ed abilità a disposizione della comunità
professionale.
3.3. L’infermiere riconosce i limiti
delle proprie conoscenze e competenze e declina la responsabilità quando
ritenga di non poter agire con sicurezza. Ha il diritto ed il dovere di richiedere
formazione e/o supervisione per pratiche nuove o sulle quali non ha esperienza;
si astiene dal ricorrere a sperimentazioni prive di guida che possono costituire
rischio per la persona.
3.4. L’infermiere si attiva per l’analisi
dei dilemmi etici vissuti nell’operatività quotidiana e ricorre,
se necessario, alla consulenza professionale e istituzionale, contribuendo così
al continuo divenire della riflessione etica.
3.5. L’agire professionale non deve
essere condizionato da pressioni o interessi personali provenienti da persone
assistite, altri operatori, imprese, associazioni, organismi. In caso di conflitto
devono prevalere gli interessi dell’assistito.
L’infermiere non può avvalersi di cariche politiche
o pubbliche per conseguire vantaggi per sé od altri.
L’infermiere può svolgere forme di volontariato
con modalità conformi alla normativa vigente: è libero di prestare
gratuitamente la sua opera, sempre che questa avvenga occasionalmente.
3.6. L’infermiere, in situazioni di
emergenza, è tenuto a prestare soccorso e ad attivarsi tempestivamente
per garantire l’assistenza necessaria. In caso di calamità, si
mette a disposizione dell’autorità competente.
4. Rapporti con la persona assistita
4.1. L’infermiere promuove, attraverso
l’educazione, stili di vita sani e la diffusione di una cultura della
salute; a tal fine attiva e mantiene la rete di rapporti tra servizi e operatori.
4.2. L’infermiere ascolta, informa,
coinvolge la persona e valuta con la stessa i bisogni assistenziali, anche,
al fine di esplicitare il livello di assistenza garantito e consentire all’assistito
di esprimere le proprie scelte.
4.3. L’infermiere, rispettando le indicazioni
espresse dall’assistito, ne facilita i rapporti con la comunità
e le persone per lui significative, che coinvolge nel piano di cura.
4.4. L’infermiere ha il dovere di essere
informato sul progetto diagnostico terapeutico, per le influenze che questo
ha sul piano di assistenza e la relazione con la persona.
4.5. L’infermiere nell’aiutare
e sostenere la persona nelle scelte terapeutiche, garantisce le informazioni
relative al piano di assistenza ed adegua il livello di comunicazione alla capacità
del paziente di comprendere. Si adopera affinché la persona disponga
di informazioni globali e non solo cliniche e ne riconosce il diritto alla scelta
di non essere informato.
4.6. L’infermiere assicura e tutela
la riservatezza delle informazioni relative alla persona. Nella raccolta, nella
gestione e nel passaggio di dati, si limita a ciò che è pertinente
all’assistenza.
4.7. L’infermiere garantisce la continuità
assistenziale anche attraverso l’efficace gestione degli strumenti informativi.
4.8. L’infermiere rispetta il segreto
professionale non solo per obbligo giuridico, ma per intima convinzione e come
risposta concreta alla fiducia che l’assistito ripone in lui.
4.9. L’infermiere promuove in ogni contesto
assistenziale le migliori condizioni possibili di sicurezza psicofisica dell’assistito
e dei familiari.
4.10. L’infermiere si adopera affinché
il ricorso alla contenzione fisica e farmacologica sia evento straordinario
e motivato, e non metodica abituale di accudimento. Considera la contenzione
una scelta condivisibile quando vi si configuri l’interesse della persona
e inaccettabile quando sia una implicita risposta alle necessità istituzionali.
4.11. L’infermiere si adopera affinché
sia presa in considerazione l’opinione del minore rispetto alle scelte
terapeutiche, in relazione all’età ed al suo grado di maturità.
4.12. L’infermiere si impegna a promuovere
la tutela delle persone in condizioni che ne limitano lo sviluppo o l’espressione
di sé, quando la famiglia e il contesto non siano adeguati ai loro bisogni.
4.13. L’infermiere che rilevi maltrattamenti
o privazioni a carico della persona, deve mettere in opera tutti i mezzi per
proteggerla ed allertare, ove necessario, l’autorità competente.
4.14. L’infermiere si attiva per alleviare
i sintomi, in particolare quelli prevenibili. Si impegna a ricorrere all’uso
di placebo solo per casi attentamente valutati e su specifica indicazione medica.
4.15. L’infermiere assiste la persona,
qualunque sia la sua condizione clinica e fino al termine della vita, riconoscendo
l’importanza del conforto ambientale fisico, psicologico, relazionale,
spirituale. L’infermiere tutela il diritto a porre dei limiti ad eccessi
diagnostici e terapeutici non coerenti con la concezione di qualità della
vita dell’assistito.
4.16. L’infermiere sostiene i familiari
dell’assistito, in particolare nel momento della perdita e nella elaborazione
del lutto.
4.17. L’infermiere non partecipa a trattamenti
finalizzati a provocare la morte dell’assistito, sia che la richiesta
provenga dall’interessato, dai familiari o da altri.
4.18. L’infermiere considera la donazione
di sangue, tessuti ed organi un’espressione di solidarietà. Si
adopera per favorire informazione e sostegno alle persone coinvolte nel donare
e nel ricevere.
5. Rapporti professionali con colleghi e altri operatori
5. 1. L’infermiere collabora con i colleghi
e gli altri operatori, di cui riconosce e rispetta lo specifico apporto all’interno
dell’équipe.
Nell’ambito delle proprie conoscenze, esperienze e ruolo
professionale contribuisce allo sviluppo delle competenze assistenziali.
5.2. L’infermiere tutela la dignità
propria e dei colleghi, attraverso comportamenti ispirati al rispetto e alla
solidarietà. Si adopera affinché la diversità di opinione
non ostacoli il progetto di cura.
5.3. L’infermiere ha il dovere di autovalutarsi,
e di sottoporre il proprio operato a verifica, anche al fini dello sviluppo
professionale.
5.4. Nell’esercizio autonomo della professione
l’infermiere si attiene alle nonne di comportamento emanate dai Collegi
Ipasvi nella definizione del proprio onorario rispetta il vigente Nomenclatore
Tariffario.
5.5. L’infermiere tutela il decoro del
proprio nome e qualifica professionale anche attraverso il rispetto delle norme
che regolano la pubblicità sanitaria.
5.6. L’infermiere è tenuto a
segnalare al Collegio ogni abuso o comportamento contrario alla deontologia,
attuato dal colleghi.
6. Rapporti con le istituzioni
6.1. L’infermiere ai diversi livelli
di responsabilità, contribuisce ad orientare le politiche e lo sviluppo
del sistema sanitario, al fine di garantire il rispetto dei diritti degli assistiti,
l’equo utilizzo delle risorse e la valorizzazione del ruolo professionale.
6.2. L’infermiere compensa le carenze
della struttura attraverso un comportamento ispirato alla cooperazione, nell’interesse
dei cittadini e dell’istituzione. L’infermiere ha il dovere di opporsi
alla compensazione quando vengano a mancare i caratteri della eccezionalità
o venga pregiudicato il suo prioritario mandato professionale.
6.3. L’infermiere, ai diversi livelli
di responsabilità, di fronte a carenze o disservizi provvede a darne
comunicazione e per quanto possibile, a ricreare la situazione più favorevole.
6.4. L’infermiere riferisce a persona
competente e all’autorità professionale qualsiasi circostanza che
possa pregiudicare l’assistenza infermieristica o la qualità delle
cure, con particolare riguardo agli effetti sulla persona.
6.5. L’infermiere ha il diritto e il
dovere di segnalare al Collegio le situazioni in cui sussistono circostanze
o persistono condizioni che limitano la qualità delle cure o il decoro
dell’esercizio professionale.
7. Disposizioni finali
7.1. Le norme deontologiche contenute nel
presente codice sono vincolanti: la loro inosservanza è punibile con
sanzioni da parte del Collegio professionale.
7.2. I Collegi Ipasvi si rendono garanti,
nei confronti della persona e della collettività, della qualificazione
dei singoli professionisti e della competenza acquisita e mantenuta.