DECRETO
ISTITUTIVO

SEGRETERIA
DI STATO
IL
CARDINALE ANGELO SODANO
Segretario di Stato
visto il Motu
Proprio "Vitae Mysterium"
dell'11 febbraio 1994 (AAS LXXXVI
[1994] p. 385 ss.), con il quale
il Sommo Pontefice Giovanni Paolo
II ha istituito la Pontificia
Accademia per la Vita, affinché
- collegata ed in stretto rapporto
con il Pontificio Consiglio della
Pastorale per gli Operatori Sanitari
- operi a livello scientifico
per la promozione e la difesa
della vita, ed attese le disposizioni
statutarie della stessa Pontificia
Accademia (artt. 15 e 16), che
stabiliscono l'erezione canonica
di un'apposita Fondazione, la
quale provveda al suo sostegno
finanziario, facendo uso delle
speciali facoltà conferitegli
dal Sommo Pontefice, ai sensi
dei cann. 114 §§ 1 e
2, 115 § 3, 116 § 1
del Codex Iuris Canonici, nonché
dell'art. 1 lett. a) della Legge
7 giugno 1929 n. II sulle Fonti
del Diritto nello Stato della
Città del Vaticano,
DECRETA
l'erezione canonica della Fondazione
autonoma (can. 1303 §1, 1°
CIC) denominata "Vitae Mysterium",
con personalità giuridica
pubblica, canonica e civile, e
con sede nella Città del
Vaticano, in stretta connessione
col Pontificio Consiglio della
Pastorale per gli Operatori Sanitari,
e ne approva lo Statuto.
Dalla
Città del Vaticano, 16
Ottobre 1994
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STATUTO
Il Sommo Pontefice
Giovanni Paolo II, con Motu
proprio “Vitae Mysterium”
dell'11 febbraio l994 (AAS
LXXXVI [1994], p. 385 ss.), ha
istituito la Pontificia
Accademia per la Vita, che è
collegata ed opera in stretto
rapporto con il Pontificio
Consiglio della Pastorale per gli
Operatori Sanitari, ed ha
stabilito nello Statuto della
medesima Pontificia Accademia (art.15
e 16) che questa sia sostenuta da
un'apposita Fondazione
eretta dalla Santa Sede e soggetta
ai controlli ed al potere tutorio
di questa.
Per mandato
Pontificio l'Em.mo Signor
Cardinale Angelo Sodano,
Segretario di Stato, col Decreto
del 16 ottobre 1994 ha eretto
detta Fondazione sotto la
denominazione "Vitae Mysterium",
raccomandandola alla
generosità di tutti coloro che
sono animati dal desiderio di
collaborare con la Chiesa
Cattolica per la promozione e la
difesa della vita.
Capitolo
I : Denominazione, finalità e
patrimonio
art. 1 -
La Fondazione "Vitae
Mysterium" è stata
eretta dal Segretario di Stato
a modo di Fondazione autonoma
ai sensi del can. 1303 § 1,
1° CIC con personalità giuridica
pubblica, canonica e civile, e
con sede nella Città del Vaticano.
Essa è tenuta a far riferimento
al Pontificio
Consiglio della Pastorale per
gli Operatori Sanitari.
art. 2 -
La Fondazione ha come suo
fine istituzionale il sostegno
finanziario delle attività della
Pontificia Accademia per la
Vita, in attuazione degli
art. 15 e 16 dello Statuto di
questa.
Per
il perseguimento del suo fine,
la Fondazione collabora
con la Pontificia Accademia
nella programmazione progettuale
delle attività della stessa e
promuove iniziative per raccogliere
contributi che ne consentano
la realizzazione .
art. 3 -
Il patrimonio stabile della
Fondazione è costituito dalla
sua dotazione iniziale e dai beni
mobili ed immobili, che le saranno
conferiti a titolo di liberalità
da persone fisiche e da enti sia
pubblici che privati. L'incremento
del patrimonio avverrà con la
sua saggia gestione, con conferimenti
oblativi per atti fra vivi o
mortis causa e con l’accantonamento
di una parte dei proventi annuali
del medesimo patrimonio .
Capitolo II : Organizzazione
art. 4 -
Sono Organi della Fondazione il
Consiglio di Amministrazione , il
Presidente ed il Vice-Presidente,
coadiuvati nell' esercizio delle
loro attribuzioni dal Segretario
Amministrativo.
art. 5 -
Il Consiglio di amministrazione
è composto da cinque membri: il
suo mandato dura per cinque anni.
Ne fanno parte il Presidente della
Pontificia Accademia per la
Vita, "perdurante munere",
e quattro membri nominati dal
Segretario di Stato, dei quali
tre saranno scelti fra gli Accademici
ed uno fra gli Officiali del
Pontificio Consiglio della Pastorale
per gli Operatori Sanitari. I
quattro membri nominati dal
Segretario di Stato possono essere
confermati per più mandati.
Funge
da Presidente del Consiglio di
Amministrazione il Presidente
della Pontificia Accademia
per la Vita. Lo stesso
Consiglio elegge fra i suoi componenti
il Vice-Presidente e nomina il
Segretario Amministrativo, affidando
1'incarico a persona esterna professionalmente
idonea.
In
caso di dimissioni o di morte
di uno dei membri si procede alla
sua sostituzione, secondo le modalità
di cui al precedente 1° comma
e per la durata del mandato del
Consiglio in carica.
art. 6 -
Compete al Consiglio di
Amministrazione:
a) deliberare i
programmi della
Fondazione;
b) definire 1 'entità
del contributo finanziario da
conferire annualmente alla
Pontificia Accademia per la Vita;
c)
approvare i bilanci
annuali, preventivo e consuntivo;
d) esprimere il
proprio voto sugli atti di
straordinaria amministrazione;
e) proporre
eventuali modifiche dello Statuto.
Le sue riunioni
si terranno ordinariamente ogni
due mesi su convocazione del Presidente
e, in via straordinaria, ogni
qualvolta lo decida il Presidente
o lo richiedano almeno due consiglieri.
Funge da segretario nelle riunioni
il Segretario Amministrativo,
che vi partecipa senza diritto
di voto e che cura la redazione
dei verbali.
Le
sue decisioni sono prese in conformità
al can. 119 CIC.
art. 7 -
Il Presidente dirige la Fondazione
e la rappresenta legalmente
in ogni sede. Organizza la preparazione
dei programmi della Fondazione.
Convoca il Consiglio di Amministrazione.
Segue l'attuazione dei programmi
approvati dal Consiglio di Amministrazione.
Per
l'esercizio delle sue attribuzioni
fruisce dell'assistenza del Segretario
Amministrativo e può delegare
i propri poteri al Vice-Presidente,
con procura generale conferita
per atto pubblico.
art. 8 -
Il Segretario Amministrativo ha
il compito di coadiuvare il Consiglio
di Amministrazione ed il Presidente.
Cura la convocazione del Consiglio
di Amministrazione e redige i
verbali delle sue riunioni. Provvede
alla tenuta delle scritture contabili
e di tutta la documentazione attinente
all'attività economico-finanziaria
della Fondazione. Predispone
i bilanci annuali, preventivo
e consuntivo. E' responsabile
della conservazione dell'archivio.
Capitolo III : Funzionamento e
controlli
art. 9 -
La Fondazione attua le
proprie finalità istituzionali,
provvedendo al finanziamento dei
programmi della Pontificia
Accademia per la Vita. Concorda
con questa la progettazione dei
suoi programmi e ne cura la divulgazione
per sensibilizzare i potenziali
sostenitori, sia nell'ambito ecclesiale
che in quello laico, dirigendosi
a tutti coloro che condividono
l'insegnamento della Chiesa circa
la promozione e la difesa della
vita.
La
Fondazione mette annualmente
a disposizione della Pontificia
Accademia i contributi raccolti
a titolo di offerte manuali, nonché
i redditi disponibili del proprio
patrimonio stabile.
art. 10 - Il
Presidente invia ogni anno i
bilanci alla Segreteria di
Stato e la relazione
riguardante la propria attività
istituzionale; sottopone anche
alla stessa, per l'autorizzazione,
tutti gli atti di straordinaria
amministrazione. La Segreteria
di Stato, di concerto con la
Prefettura degli Affari
Economici del la Santa Sede,
esercita sulla Fondazione i
controlli ed il potere tutorio
previsti dalla vigente normativa
canonica in materia.
Capitolo IV : Sedi secondarie
art. 11 -
La Fondazione può aprire sue
sedi secondarie al di fuori del
territorio della Città del
Vaticano, attenendosi in merito
alle disposizioni canoniche e
civili vaticane, nonché alla
prassi ed alle consuetudini
internazionali.
Capitolo
V : Estinzione e norme integrative
art. 12 -
II1 caso di estinzione della
Fondazione, il suo patrimonio
sarà devoluto alla
Pontificia
Accademia per la Vita .
art. 13
- Eventuali modifiche statutarie
dovranno essere proposte dal Consiglio
di Amministrazione ed approvate
dal Segretario di Stato, ai sensi
dell'art. 16 dello Statuto della
Pontificia
Accademia per la Vita.
art. 14
- Per quanto non previsto dal
presente Statuto, valgono le norme
canoniche e civili vaticane che
vigono in materia.
Città
del Vaticano, 16 ottobre 1994